mercoledì 17 giugno 2009

ACCORDI INTEGRATIVI O MODIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA OMOLOGAZIONE DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE.

Il legislatore con la previsione di cui all’art. 144 c.c., assegna agli accordi matrimoniali un ruolo fondamentale nella conduzione della vita familiare e, pertanto, si deve ritenere che questa valorizzazione dell’autonomia privata possa trovare spazio anche nella gestione della crisi coniugale.
In occasione della separazione consensuale i coniugi, definiscono le condizioni riguardanti i figli e il mantenimento degli stessi, le quali per aver efficacia devono essere omologate, con successivo decreto dal Tribunale.
Tuttavia il legislatore riconosce ai coniugi la possibilità di stipulare accordi successivi, modificativi o integrativi, al decreto di omologa pronunciato dal Tribunale.
Gli accordi modificativi delle condizioni economiche previste in sede di separazione consensuale sono validi ed efficaci anche senza l’ omologazione del Tribunale qualora essi non siano lesivi del diritto di mantenimento o di alimenti, riconducibili al diritto- dovere di assistenza, avente natura inderogabile.
Per diritti inderogabili devono intendersi i diritti - doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio:
- art. 143 c.c.”entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”;
-art. 147c.c.”il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere,istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e dell’aspirazione dei figli”.
Ma, la parte che lamenta lesione per il superamento dei limiti della derogabilità (che non è ravvisabile quando tale diritto sia maggiormente tutelato),può provocare il relativo accertamento giudiziale, infatti, la parte interessata disporrà sempre di un giudizio ordinario di cognizione per ottenere l’accertamento della validità del patto modificativo o integrativo non omologato e potrà trascrivere la domanda introduttiva del giudizio.
Si propongono di seguito alcuni esempi pratici:
- Il marito aveva convenuto di corrispondere alla moglie, consensualmente separata, una somma mensile doppia rispetto a quella fissata in sede di omologazione a titolo di mantenimento, ma successivamente aveva dedotto la nullità di tale pattuizione. Il giudice del merito aveva ritenuto valido il patto modificativo e la Suprema Corte ha confermato tale pronuncia.
- E’ nulla la rinuncia al pagamento dell’assegno fissato per la moglie ed i figli in sede di separazione consensuale omologata, sia pur limitata agli arretrati, ove l’assegno medesimo abbia natura alimentare e tale nullità può essere fatta valere dalla madre affidataria della prole anche per la quota di spettanza dei figli diventati maggiorenni.
Una volta riconosciuta la piena autonomia dei coniugi, i quali, pertanto, possono liberamente negoziare i loro assetti patrimoniali e non, il problema da affrontare riguarda l’individuazione di strumenti che, in assenza di controllo giudiziale, consentono la tutela del coniuge economicamente “debole” e dei figli.
A tale scopo e anche per quel che riguarda la salvaguardia dell’affidamento dei terzi, sarà opportuno che gli accordi non omologati, a seconda dei casi, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata in modo tale da consentire la trascrizione dei medesimi.
Inoltre, le convenzioni non omologate aventi ad oggetto obbligazioni di somme di denaro, se compilate nella forma della scrittura privata autenticata, possono acquistare efficacia di titolo esecutivo.
Fac-simile di patto modificativo della separazione omologata

- Sig. …, nato il…, residente a…,via…, codice fiscale…
- Sig.ra …,nata il…, residente a …, via…,codice fiscale…
premesso
che le parti come sopra individuate
- si sono separate da omologa di separazione in data… del Tribunale di…
- si dichiarano consapevoli di assumere obbligazioni valide a ogni effetto di legge, poiché il presente accordo è da ritenersi giuridicamente corretto, giusta la disposizione dell’art. 1322 c.c.;
tanto premesso
di comune accordo le parti sopra specificate concordano la modifica delle condizioni di separazione come di seguito elencate:
1) la casa coniugale è assegnata a… anziché a…;
2) poiché è variata la situazione economica del signor/signora…, l’assegno mensile di mantenimento nei confronti del coniuge signor/signora…, viene fissato in euro…;
3) le spese per le prestazioni mediche a favore dei figli minori saranno sostenute interamente da…,anziché da… .
Data…
Firme..
Dr.ssa Luana Scarselletta

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