DURATA E MODALITA’ DELL’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.
L’art. 20 della Costituzione, nonché gli art. 147 e 148 del Codice Civile espressamente sottolineano il dovere facente capo ad entrambi i genitori di mantenere, educare ed istruire i figli in proporzione alle proprie sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo.
A norma del sopra citato art. 147 c.c., tale obbligo, valido pure in pendenza di separazione personale dei coniugi, non cessa con il raggiungimento della maggiore età, continuando finché il figlio non abbia ottenuto una adeguata autonomia economica.
Tale principio discende dalle attuali consuetudini sociali, per le quali un figlio, specie se aspiri a completare un normale ciclo di studi o ad acquistare specializzazioni utili in campo lavorativo, può diventare economicamente indipendente anche molti anni dopo aver raggiunto la maggiore età.
Tuttavia nella determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente deve aversi riguardo sia al fatto oggettivo dell’assenza di una occupazione lavorativa, sia alla diligenza del figlio nella ricerca di un occupazione una volta terminati gli studi.
Con ciò si vuol dire che determinate ai fini di una modifica dell’assegno di mantenimento non è soltanto l’acquisizione di un posto di lavoro fisso, ma anche il decorrere del tempo senza che il figlio, che pure ne avrebbe le attitudini e possibilità, abbia trovato una collocazione lavorativa, onde evitare che il mantenimento del genitore separato diventi senza fine e debba essere condizionato alla sostanziale inerzia del figlio.
E’ ovvio che nel valutare tale condizioni non si possono non considerarsi le oggettive difficoltà del mercato del lavoro in questo delicato momento storico- economico.
L’applicazione di tale principio non può però determinare il protrarsi, per il genitore, di un obbligo di mantenimento per figli di qualsiasi età, dal momento che, ove sia stata superata la soglia temporale in cui i coetanei appartenenti allo stesso ambito socio – economico abbiano trovato una sistemazione, i criteri dell’adeguatezza del lavoro alle aspettative dovranno essere valutati in modo via via più elastico, non potendo certo essere incoraggiati atteggiamenti parassitari.
Il genitore separato ( o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente a essere legittimato iure proprio, in assenza di una autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all’altro genitore tanto il rimborso, pro quota, delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento.
Alla luce di ciò, affinché tale obbligo abbia rilievo all’interno della dinamica della separazione ( o divorzio), è necessario che il figlio maggiorenne non economicamente indipendente conviva con il genitore beneficiario, giacché diversamente l’eventuale diritto del figlio potrà essere fatto valere autonomamente in altra sede e non determinerà la corresponsione di alcun assegno da parte di un genitore nei confronti dell’altro.
Quanto sopra espresso vale anche per la filiazione naturale, rispetto alla quale i doveri dei genitori prescindono dal vincolo matrimoniale e hanno un fondamento autonomo nel rapporto biologico e naturale, l’acquisizione dello status di figlio legittimo piuttosto che di figlio naturale ( riconosciuto o dichiarato con provvedimento giudiziale) non può comportare alcuna discriminazione a carico del figlio medesimo, poiché l’obbligo del genitore si configura con identiche caratteristiche in entrambi le situazioni.
dr.ssa Luana Scarselletta
mercoledì 17 giugno 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento